Il Servizio igiene, sanità pubblica veterinaria e degli ambienti di lavoro dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali ci comunica che è pervenuta dal Ministero della Salute la nota protocollo 0023711-P del 24 dicembre 2012 con cui si fornisce un chiarimento in merito all’art. 84 del decreto legislativo n. 193/2006, inerente la modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali.
Il Ministero comunica che lo scarico delle confezioni non avviate è assolto “annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dall’interessato”. Ad esempio “un registro informatizzato”. Questo per i farmaci veterinari ceduti per la terapia di animali non produttori di alimenti.
Per le scorte con medicinali ‘anche’ per animali da reddito, la nota ministeriale evidenzia che “se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, lo scarico avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi” (obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 158/2006 di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE).
E’ disponibile copia della nota ministeriale.