Con la Circolare numero 8/2014 del 20.11.2014, la F.N.O.V.I. fornisce alcuni chiarimenti sulla pubblicità delle professioni sanitarie.
La materia della pubblicità sanitaria è stata profondamente modificata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223, demandando agli Ordini il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale .
La circolare si rende necessaria, al fine di fornire una risposta ai numerosi quesiti pervenuti circa la possibilità per i medici veterinari di indicare e divulgare i titoli e le specializzazioni professionali, i percorsi formativi, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; la FNOVI ha chiarito che nessun rilievo potrà essere mosso dall’Ordine ove accertata la veridicità dell’informazione.
La materia della pubblicità sanitaria è stata profondamente modificata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223. “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (c.d. decreto Bersani) convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare (in ragione del dettato di cui l’art. 2, comma 1 lettera b) e comma 3. della citata legge) la nuova disciplina sulla pubblicità demanda agli Ordini il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.
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