L’impiego di animali selvatici in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet-Therapy) è non rispettoso del benessere animale ed è in palese contrasto con la normativa regionale e nazionale.
Il direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta ritiene doveroso commentare l’articolo edito il 31 di agosto 2015 dal quotidiano “La Stampa” intitolato: “Parco del Mont Avic, dove la “pet therapy” è con daini e caprioli. Una struttura all’interno del parco faunistico La Chevrère permetterà a disabili (e non) di curarsi grazie al contatto con gli animali selvatici. È la prima volta in Italia”.
Proseguendo nella lettura dell’articolo si apprende che la scelta è ricaduta su daini e caprioli poiché, si cita: “sono animali che, se abituati da cuccioli, possono essere accarezzati con facilità”.
Chiunque abbia avuto a che fare con cervidi (cervo, daino, capriolo) sa che anche quando allevati in cattività rimangono comunque animali estremamente sensibili allo stress: possono accettare il contatto con le persone che li accudiscono quotidianamente, ma si spaventano facilmente se esposti a persone o stimoli sconosciuti. In questo caso manifestano tutti i comportamenti tipici di un animale in una situazione di disagio: tentativo di fuga e manifestazioni ansiose.
Questo comportamento è dovuto al fatto che, non solo questi animali sono delle prede, ma soprattutto non sono animali domestici. Infatti la domesticazione è un processo che è avvenuto durante il corso di migliaia di anni e che ha portato profondi mutamenti non solo morfologici e fisiologici, ma soprattutto comportamentali e relazionali.
Se si considera poi che i singoli animali, opportunamente formati e appartenenti alle specie domestiche che comunemente si impiegano per i programmi di Pet-Therapy, vengono scelti in base alla risposta comportamentale che producono di fronte a stimoli inaspettati od inusuali, risulta ancor più evidente che soggetti appartenenti a specie selvatiche non possano in nessun caso essere idonei a partecipare a tali programmi.
A questo proposito vogliamo ricordare che nel 2010 la Regione Valle d’Aosta con la legge n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione” ha posto le prime basi per la regolamentazione dell’attività di Pet Therapy. In particolare l’Art. 15 recita: “L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi”.
Ulteriori e più approfondite indicazioni sono poi state illustrate nelle “Linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione” (DGR n. 1731 del 24/08/2012 e s.m.), nelle quali nell’Art. 64 si legge: “La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute, del benessere e dell’integrità degli animali. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento”.
Anche le “Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali” nell’Art. 8 chiariscono che gli animali impiegati negli IAA appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo.
In conclusione il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta ritiene che la scelta di impiegare in Interventi Assistiti con gli Animali daini, caprioli o qualsiasi altro animale selvatico, pur se normalmente tenuto in cattività, sia da considerarsi non rispettosa del benessere animale e in palese contrasto con la normativa regionale e nazionale.