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Il 17 maggio è stata convocata, alle 21.00 presso la Sede dell’Ordine in Via Porta Pretoria 41, l’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

 

 

1. Comunicazione del Direttivo sull’attività svolta nei primi mesi del 2019 e progetti futuri:

– Convenzione CELVA sterilizzazione / cura colonie feline;

– Randa Festival 2 giugno 2019, dott.ssa Laurenzia Delpiano;

– Veterinario aziendale, Dott. Davide Mila;

2. Approvazione Bilancio consuntivo 2018;

3. Relazione dei Revisori dei Conti;

4. Comunicazioni delegato ENPAV, Dott. Federico Molino;

5. Varie ed eventuali.

 

La riunione avrà luogo:

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE IN AOSTA, VIA PORTA PRETORIA 41 IN SECONDA CONVOCAZIONE

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2019 ALLE ORE 21.00

(prima convocazione giovedì 16 maggio 2019 alle ore 24.00 presso la Sede dell’Ordine)

 

Colgo infine l’occasione per rammentarvi alcune importanti incombenze:

  • Applicazione nuova mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione

Con la Delibera 12 del 09 ottobre 2013, il Consiglio Direttivo ha deciso di modificare l’applicazione della mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione come segue: la mora per il ritardato pagamento della quota è ora aumentata a 10 (dieci) euro al mese, a partire dal mese successivo alla scadenza; in pratica con scadenza al 30 aprile 2019, se il veterinario pagherà entro il 31 maggio 2019, non viene applicata nessuna sanzione, a partire dal mese successivo si applicano alla quota dell’anno 2020 10 euro di mora per ogni mese di ritardo nel pagamento. L’Assemblea, con Delibera di Assemblea n. 4 del 30 ottobre 2013, ha approvato all’unanimità l’applicazione della nuova mora per ritardato pagamento.

con l’occasione riportiamo anche il parere richiesto all’Avv. Maria Giovanna Trombetta – Consulente FNOVI giunto in sede il 30 gennaio 2018:

Roma, 30 gennaio 2018,

Prot. n. 494/2018/F/mgt

 

Gentilissimo Consigliere Tesoriere,

 

nel riscontrare la richiesta di parere formulata valuto utile preliminarmente ricordare che l’obbligo di versare il contributo annuale dovuto per l’iscrizione ad un Albo professionale deve essere ricondotto alla nozione di “imposte e tasse” (vedi Cassazione, sezioni unite, 1782/2011 -«Sussiste uno degli elementi che caratterizzano “il tributo”: doverosità della prestazione: chi intende esercitare una delle professioni per le quali è previsto uno specifico albo, deve iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa d’iscrizione e la tassa annuale)»).

 

Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’organo “Consiglio Direttivo” una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’Albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza dell’Ordine. L’iscrizione obbligatoria all’Albo professionale comporta il versamento di una tassa annuale – che varia da Ordine a Ordine – e, ai fini del pagamento, non rileva il periodo di iscrizione che può anche essere limitato persino ad un solo giorno nell’anno solare.

 

Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46 è nella competenza del Consiglio Direttivo stabilire “una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’Albo nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei parere per la liquidazione degli onorari” e, nel provvedervi, può legittimamente prevedere contributi di ammontare diverso (in favore, ad esempio, di specifiche categoria di professionisti, in virtù dell’età e per il futuro – ai sensi della riforma espressa dal ddl Lorenzin – “tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti”), cosi come indicare conseguenze per il ritardato pagamento quali la corresponsione di somme aggiuntive a titolo di interessi moratori. Il Consiglio Direttivo informa annualmente gli iscritti dell’importo della quota e delle modalità di pagamento. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo in materia è ammesso ricorso da parte dell’Assemblea degli iscritti (vedi art. 5 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46). ,

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge una formale messa in mora e può altresì indicare il possibile deferimento al Consiglio Direttivo per l’adozione di una delibera di cancellazione dall’Albo in caso di accertata e persistente morosità.

Per completezza di informazione si ricorda che la tassa di iscrizione, in caso di esercizio dell’attività professionale, è fiscalmente deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l’esercizio della professione (articolo 54 del Tuir). Qualora, invece, si svolga un’attività di lavoro dipendente, la quota pagata per l’iscrizione a un Ordine professionale non è un onere detraibile né deducibile dal reddito complessivo.

Confidando di aver evaso quanto richiesto e restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, porgo distinti saluti.

Avv. Maria Giovanna Trombetta – Consulente FNOVI

 

La quota relativa all’anno 2019, invariata rispetto lo scorso anno, è di EURO 200,00 e il pagamento va fatto entro e non oltre il 30 aprile 2019