E’ stata approvata, nell’adunanza del 5 novembre 2010, la D.G.R. n. 3116: “Approvazione delle nuove modalità di trasporto degli animali nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.
Con la D.G.R. n. 3116 del 5 novembre 2010, la Giunta Regionale ha approvato le nuove modalità di trasporto degli animali nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
Con questa delibera è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi”, con le modifiche ritenute opportune per l’adattamento alle peculiarità della realtà locale.
Tra le novità introdotte, va ricordata la sostituzione dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, decorso il periodo di validità di 5 anni, con il documento di autodichiarazione, previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e riportante le generalità del mezzo utilizzato e la vidimazione del servizio veterinario di Sanità Animale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, a seguito di registrazione presso lo stesso servizio ai sensi del Reg. CE 852/2004 come produttore primario.
Per i dettagli si faccia riferimento alla D.G.R. allegata.