Come già specificato in altre sedi, le disposizioni del c.d. Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, non essendovi alcun riferimento e, tanto meno, alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini, né delle disposizioni di cui all’art. 636 del codice di procedura civile.
Va poi ricordato che il parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine costituisce titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico del cliente inadempiente.
L’opinamento sulla parcella assume quindi valore solo nella fase dell’emissione del decreto ingiuntivo.
La parcella vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Qualora il professionista “creditore”, in luogo del procedimento sommario di cui al decreto ingiuntivo, intendesse invece avviare per il recupero del proprio credito un processo ordinario di cognizione, non sarà necessario far opinare la propria parcella in quanto in questo caso gli spetterà fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Per opinamento, si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
I Consigli Direttivi degli Ordini, nell’opinare le parcelle, non possono entrare nel merito della prestazione stessa, vale a dire: se la prestazione è stata eseguita correttamente o meno, se la prestazione è stata realmente eseguita o, se al contrario, la prestazione professionale non è mai stata effettuata.
Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.
Al fine di ottenere l’opinamento delle parcelle, si ricorda ai colleghi che è necessario:
Per le parcelle opinate verrà emessa una attestazione di opinamento sottoscritta dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 – n. 233) ha deliberato, in data 25 ottobre 2006, la tassa dovuta all’Ordine per l’opinamento delle parcelle, definendo i seguenti importi:
Il tutto inteso al lordo.
Il professionista potrà ritirare l’attestazione di opinamento, solo dopo aver versato la tassa dovuta; l’assolvimento dell’obbligo di versamento della tassa di opinamento ha natura di condizione sospensiva ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto all’Ordine il quale può legittimamente rifiutarsi di rilasciare all’iscritto la parcella vistata se questi non versi quanto dovuto (fonte F.n.o.v.i.).