Con la Circolare numero 15/2015 del 21.12.2015, la F.N.O.V.I. ricorda che la nuova procedura messa a punto dall’Agenzia delle Entrate, che disciplina l’obbligo di inviare al sistema tessera sanitaria i dati delle prestazioni erogate in materia di spesa sostenuta, non riguarda le spese veterinarie.
A partire dal 2016 il ‘Sistema Tessera Sanitaria’ mette infatti a disposizione del Fisco i dati sulle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. I contribuenti che ne faranno uso avranno dunque già caricati gli importi sostenuti per visite mediche e per l’acquisto di farmaci.
Questa procedura non riguarda le spese veterinarie che invece continueranno, come in passato, ad essere indicate sul modello UNICO o sul Modello 730 (non precompilato) del contribuente.
La questione era stata già affrontata anche durante l’Assemblea dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta tenutosi il 10 dicembre 2015: in quella sede il Collega Andrea Visentin aveva ricordato come il nuovo sistema fiscale preveda l’elaborazione da parte dell’agenzia delle entrate di un modello di dichiarazione dei redditi precompilata che viene poi integrata da parte del cittadino.
Questo tipo di dichiarazione che ha visto la luce con la campagna fiscale del 2015 relativa ai redditi del 2014, in un primo momento si era rivolta esclusivamente ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, alle spese per mutui, assicurazioni vita e pensioni complementari.
Attualmente si sta gradualmente ampliando agli altri settori e attraverso la nota dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 103408/2015 (Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) viene chiarito il metodo di utilizzazione da parte dell’Agenzia delle informazioni provenienti dal sistema informativo sanitario.
Leggendo la nota si desume che le spese sanitarie sono indicate al punto E1 colonna 2 del modello 730 mentre nel modello unico sono indicate al rigo RP 1 colonna 2; le spese veterinarie sono invece indicate al rigo E da 8 a 12 con il codice 27 oppure RP da 8 a 12 sempre con il codice 27.
Si tratta quindi di righi differenti, con riferimenti normativi differenti; per il momento i nostri pazienti animali non sono ancora dotati di tessera sanitaria, viene inoltre applicato un sistema di calcolo differente: le spese sanitarie sono dotate di una franchigia di 129 euro circa senza un limite superiore mentre quelle veterinarie hanno sempre la franchigia di 129 euro ma presentano anche un limite massimo complessivo per tutti gli animali da affezione.
Si rammenta che vengono considerati come animali da affezione solo cani gatti e simili mentre bovini e cavalli non rientrano in questo sistema e vanno quindi scorporati.
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