Con la Circolare numero 1/2013 del 17.01.2013, la F.N.O.V.I. ci comunica che è cancellata l’efficacia probatoria della parcella vidimata dall’Ordine.
Il recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla parcella vidimata dal competente Ordine professionale, è stato stravolto dall’abrogazione del sistema tariffario nelle professioni regolamentate.
Va infatti rammentato che in passato il recupero crediti giudiziale del Medico Veterinario professionista era fondato sulla possibilità di giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli art.. 633 e seguenti del codice di procedura civile, con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.
Quest’opportunità è stata stravolta dall’abrogazione del sistema tariffario nelle professioni regolamentate.
L’articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha abolito le tariffe professionali eliminandole dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, aveva infatti provocato una serie di dubbi interpretativi e generato interrogativi in merito alla attività di opinamento dei Consigli degli Ordini territoriali.
Allo stato attuale, il professionista ha perso il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.); il Consiglio dell’Ordine ha perso a sua volta il potere di scrutinare l’entità della prestazioni del professionista, pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali.
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