In questi giorni, i Medici Veterinari valdostani sprovvisti di Posta Elettronica Certicata (PEC), sono stati nuovamente informati che l’omessa comunicazione della PEC ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento di un obbligo di legge.
Nel caso in cui il Collega si fosse già attivato per la sottoscrizione della casella PEC gratuita offerta dall’Ordine, il sollecito inviato non va preso in considerazione.
Se il Collega disponesse già di un indirizzo PEC da lui attivato autonomamente, questo va comunicato alla segreteria dell’Ordine (segreteria@veterinari.vda.it) entro il 30 giugno.
Nel caso in cui il Medico Veterinairo non disponesse di un indirizzo PEC, deve compilare il modulo di adesione al servizio di Posta Elettronica Certificata e deve farlo pervenire alla segreteria, unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
In questo modo verrà attivata gratuitamente una casella PEC che sarà comunicata alla F.N.O.V.I. e a tutti gli enti interessati.
A tal proposito si rammenta quanto già specificato con la Circolare F.N.O.V.I. numero 02/2012 del 01.02.2012, con la quale è stato ribadito l’obbligo di indirizzo PEC per i professionisti iscritti agli Albi professionali (anche se pensionati o non coinvolti in attività professionale).
La Legge 12 novembre 2011, n. 183, nota anche come Legge di stabilità 2012, ha disposto i provvedimenti per omessi adempimenti riguardanti la posta elettronica certificata.
La Legge impone la riduzione dei costi amministrativi mediante l’obbligo per i professionisti di comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
L’omessa pubblicazione dell’elenco o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente.