La Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani) ci segnala che, grazie al Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 ora convertito in legge, si è definitivamente concretizzata la soluzione del contenzioso che ha coinvolto in passato i sanitari non intenzionati a contribuire alla Fondazione.
Grande soddisfazione è espressa dal Presidente ONAOSI, Serafino Zucchelli, per l’approvazione del Decreto Balduzzi, che, dopo la fiducia, è legge: per l’ONAOSI viene colmato un vuoto normativo e definito con chiarezza il rapporto Sanitari Contribuenti-Fondazione.
Il Senato (con 181 sì, 43 no e 23 astenuti) ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato dalla Camera.
Ecco il testo dell’articolo 14, commi 8 e 9: “Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi è stabilita forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, e in 11 euro per il 2007.
Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 il contributo a carico dei nuovi obbligati è stabilita forfettariamente con gli stessi importi.
Le somme versate alla Fondazione Onaosi per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare.
La Fondazione stabilisce la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso.
Dall’entrata in vigore del decreto è estinta ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi.
L’Onaosi è autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 500 euro.
Per gli anni successivi al 2007 è confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.”
La legge definisce quindi una complessa situazione giuridico normativa, irrisolta da anni che rischiava di rendere difficile la sopravvivenza dell’ONAOSI per l’esistenza di un contenzioso giudiziario in materia contributiva suscitato da una legislazione incompleta e contraddittoria.
“Il provvedimento in estrema sintesi – ha dichiarato Zucchelli – colma il vuoto normativo prodottosi in seguito all’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n.190 del 5 giugno 2007 e sancisce, in maniera inequivocabile e definitiva, quale sarà il futuro rapporto tra i Sanitari Contribuenti e l’Ente.
Io auspico che l’eliminazione del contenzioso contribuisca a pacificare il mondo dei professionisti sanitari e che il clima di rinnovata fiducia permetta alla Fondazione di dedicare tutte le sue forze al proprio compito istituzionale che consiste nell’assistere, nei momenti di maggiore difficoltà, i Sanitari italiani ed i loro familiari.”
Per ulteriori informazioni e per conoscere in dettaglio le prestazioni e i servizi della Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani), puoi visitare il sito web: www.onaosi.it.