Sono state modificate, con Delibera di Giunta Regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, le linee guida regionali per la tutela degli animali da affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.r. n. 37/2010.
Le modifiche hanno recepito, ad un anno dall’approvazione delle linee guida, alcune richieste di integrazioni emerse a seguito di un confronto tra gli uffici preposti ed i portatori di interesse regionali.
La Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 37, “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione e abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14” prevedeva (agli articoli 4, comma 2, 13, comma 4, e 27, comma 6) che la Giunta regionale definisse, con propria deliberazione:
- le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione
- i requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività a fini commerciali di allevamento, centro di vendita, centro di addestramento o pensione per animali di affezione domestici
- le linee-guida per la gestione delle colonie di gatti.
È opportuno ricordare che l’obiettivo delle linee guida è quello di tutelare la salute pubblica e il benessere delle specie animali d’affezione, favorendone la coabitazione con l’uomo e riconoscendone, secondo i principi di una morale biocentrica, il contributo alla qualità della vita umana e il diritto ad un’esistenza compatibile con le diverse caratteristiche fisiologiche ed etologiche di ciascuna specie.
Se da un lato si assicura il benessere degli animali d’affezione e la cura della loro salute, anche in funzione dell’igiene e sanità pubblica e ambientale, dall’altro si sottolineano il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.
La predisposizione di queste linee guida, supportate dal diretto coinvolgimento del nostro Ordine attraverso frequenti confronti con gli uffici preposti, era il frutto di una concertazione tra l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l’Assessorato agricoltura e risorse naturali, i servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali, le Associazioni animaliste (AVAPA) e la rappresentanza locale dell’E.N.C.I..
Le integrazioni e le modifiche introdotte riguardano numerosi aspetti, tra questi le definizioni di:
- Allevamento amatoriale
- Attività economiche con animali d’affezione
- Animali esotici.
Numerosi commi dell’articolo 4, relativo alla cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti, sono stato modificati ed integrati, così come alcuni commi degli articoli 13 (manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili), 14 (mostre, fiere, esposizioni, spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l’utilizzo di animali), 17 (interro di spoglie di animali d’affezione).
E’ poi stato introdotto l’art 55.bis (Registro di carico e scarico).
Per i dettagli si faccia riferimento alla D.G.R. allegata, che reca le varie integrazioni e modifiche introdotte, e alla nuova versione delle linee guida.