Home > News dalle organizzazioni di categoria > Tutela animali da affezione: modificato l’articolo sul seppellimento

La Struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali ci comunica che è stato modificato l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24/08/2012 recante “Linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 37/2010”.
Le modifiche sono state introdotte con il P.D. 1083 del 31 marzo 2014.

 

La Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 37, “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione e abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14” prevedeva (agli articoli 4, comma 2, 13, comma 4, e 27, comma 6) che la Giunta regionale definisse, con propria deliberazione:

  • le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione
  • i requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività a fini commerciali di allevamento, centro di vendita, centro di addestramento o pensione per animali di affezione domestici
  • le linee-guida per la gestione delle colonie di gatti.

 

È opportuno ricordare che l’obiettivo delle linee guida è quello di tutelare la salute pubblica e il benessere delle specie animali d’affezione, favorendone la coabitazione con l’uomo e riconoscendone, secondo i principi di una morale biocentrica, il contributo alla qualità della vita umana e il diritto ad un’esistenza compatibile con le diverse caratteristiche fisiologiche ed etologiche di ciascuna specie.

Se da un lato si assicura il benessere degli animali d’affezione e la cura della loro salute, anche in funzione dell’igiene e sanità pubblica e ambientale, dall’altro si sottolineano il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

 

Il provvedimento dirigenziale del 31 marzo 2014 sostituisce il comma 1 dell’art. 17 (interro di spoglie di animali d’affezione) dell’allegato alla DGR n. 1731 del 24/08/2012 avente in oggetto: “approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della LR n. 37/2010”, già modificato dalla DGR n. 1162 del 28-06-2013, con il comma seguente:

Il seppellimento degli animali d’affezione, con eccezione degli equidi, è possibile in un terreno di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa comunicazione al Comune territorialmente competente e esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini o denunciabile ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.
Il seppellimento degli equidi è consentito in terreni privati o in aree individuate allo scopo previa autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Comune interessato, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL; copia del passaporto dell’animale e copia del certificato veterinario che attesti le cause di morte dovranno essere consegnati entro 7 giorni dall’evento all’ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato Agricoltura“.

 

Per i dettagli si faccia riferimento alla P.D. allegato che reca la modifica suddetta.